IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato, con  regio decreto 31  agosto 1933, n. 1592,  e successive
modificazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n. 1071,  relativo a
modifiche e aggiornamenti al  testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936;
  Visto  il regio  decreto  30 settembre  1938,  n. 1652,  contenente
disposizioni  sull'ordinamento didattico  universitario e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo i982, n.
162, sul riordino delle scuole  dirette a fini speciali, delle scuole
di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
  Visti  gli articoli  6  e 16  della  legge 9  maggio  1989 n.  168,
istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  luglio  1996,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario   alla  Gazzetta  Ufficiale  n.   213  dell'11
settembre  1996, contenente  modificazioni all'ordinamento  didattico
universitario relativamente  a varie  scuole di  specializzazione del
settore medico;
  Vista la delibera della facolta'  di medicina e chirurgia che nella
seduta del 28 gennaio 1997  ha proposto il riordinamento della scuola
di specializzazione in "Allergologia e immunologia clinica";
  Viste  le  deliberazioni del  consiglio  di  amministrazione e  del
senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 2 giugno 1997
e  4 giugno  1997 con  le  quali e'  stata approvata  la proposta  di
modifica  all'ordinamento  didattico universitario  relativamente  ad
alcune scuole di specializzazione del settore medico;
  Vista la  proposta formulata al Ministero  dell'universita' e della
ricerca  scientifica e  tecnologica  dalle  autorita' accademiche  di
questa universita', con nota n. 1591 del 22 luglio 1997;
  Vista  la  nota  ministeriale  n.   2391  del  26  settembre  1997,
contenente in allegato il parere espresso dal Consiglio universitario
nazionale  nella   seduta  dell'11  settembre  1997,   in  merito  al
riordinamento   di  alcune   scuole  di   specializzazione  dell'area
sanitaria  fra  le  quali   quella  di  "Allergologia  e  immunologia
clinica";
  Riconosciuta  la particolare  necessita' di  approvare la  modifica
proposta  in deroga  al  termine triennale  di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Cagliari,  approvato e
modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse,  e ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  dal n.  117  al  n.  124,  relativi alla  scuola  di
specializzazione  in  "Allergologia   e  immunologia  clinica",  sono
soppressi e  sostituiti da  quelli indicati  all'art. 3  del presente
decreto.