IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato, con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito in legge n. 73 in data 2 gennaio 1936; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo i982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989 n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico; Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia che nella seduta del 28 gennaio 1997 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Allergologia e immunologia clinica"; Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del senato accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 2 giugno 1997 e 4 giugno 1997 con le quali e' stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico; Vista la proposta formulata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di questa universita', con nota n. 1591 del 22 luglio 1997; Vista la nota ministeriale n. 2391 del 26 settembre 1997, contenente in allegato il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta dell'11 settembre 1997, in merito al riordinamento di alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Allergologia e immunologia clinica"; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933 n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso indicato: Art. 1. Gli articoli dal n. 117 al n. 124, relativi alla scuola di specializzazione in "Allergologia e immunologia clinica", sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.